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| Cassazione: Autovelox valido anche senza foto |
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- Brutte notizie per tutti gli automobilisti, indisciplinati e non . Le multe rilevate con autovelox, telelaser e altri dispositivi elettronici sono state dichiarate legittime anche se non viene rilasciata la documentazione fotografica dell'infrazione. Secondo quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza numero 23212, la contestazione è infatti affidata all'organo di polizia preposta e da considerarsi valida indipendentemente dalla presenza della prova fotografica. Nel dettaglio, la Corte Suprema ha stabilito la validità della multa senza immagini documentali accogliendo il ricorso del Comune di Massa. L'amministrazione locale aveva infatti impugnato la sentenza del tribunale che dava ragione al giudice di pace in rappresentanza di un automobilista che aveva fatto ricorso a una violazione del codice della strada per eccesso di velocità. Il giudice di pace riteneva infatti non provato l'accertamento della violazione per la mancata consegna dello scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo. Inoltre il giudice di pace osservava che in questo caso l'attestazione dell'agente, in quanto relativa ad un corpo o ad un oggetto in movimento, non poteva ritenersi assistita da fede pubblica. Alla sentenza del giudice di pace, confermata dal tribunale, è seguito però l'immediato ricorso del Comune, che si è rivolto ai giudici di Palazzo dei Marescialli che hanno ribaltato la sentenza. Quest'ultimi hanno infatti dato ragione all'amministrazione comunale in quanto "nel caso di specie sussistevano tutte le condizioni per ritenere l'accertamento effettuato in conformità alla normativa vigente". Di conseguenza, il relativo verbale poteva essere "contestato solo con querela di falso non essendo sufficienti ipotetiche e non provate ma solo prospettate condizioni di traffico che avrebbero reso inattendibile l'accertamento". Di fatto cosa succede? Vediamola da tutte e due le parti: - pubblico ufficiale può di fatto decidere a chi dare la multa relativa al rilevamento, di fatto anche ad un atomobile diversa da quella presa dal rilevatore può di fatto utilizzare lo stesso rilevamento per inviare più sanzioni ( chi controlla?) sicuramente potrà essere chiamato molto più spesso in tribunale per DENUNCE DI FALSO IN ATTO PUBBLICO , unica azione possibile per contrastare un illecito o un effettivo errore di sanzione. - Utente Non potrà più fare ricorso non potendo provare errori se non denunciando per falso l’operatore che ha firmato il verbale. Per fare questo l’azione è penale e si dovrà agire per vie legali non davanti ad un GDP Non potrà più fare ricorso davanti al giudice di pace a meno che non esistano prove certe e documentate dell’errore di lettura della targa, per esempio. Di fatto la parola di un pubblico ufficiale ha un valore superiore dell’utente, il rischio c’è quando il pubblico ufficiale, al posto di fare servizio per garantire la sicurezza, fa servizio per CASSA COMUNALE, il suo reato è di fatto protetto da questa sentenza. ACP a disposizione come sempre per tutelare gli utenti automobilisti. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 29 marzo 2006, n. 7126 Circolazione stradale - Condotta dei veicoli - Velocità - Accertamento a mezzo di apparecchiatura elettronica - Legittimità - Condizioni - Documentazione fotografica - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ad accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo apparecchiatura denominata "Telelaser". In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, in relazione a violazione intervenuta precedentemente alla entrata in vigore della legge 1 agosto 2002, n. 168 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121 poiché l'art. 142 cod. str. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l'art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. n. 495 del 1992 dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata "telelaser" - apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell'avvenuta rilevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma che consente unicamente l'accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell'organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato -in quanto detta attestazione ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 24 aprile 2006, n. 9532 Circolazione stradale - Condotta dei veicoli - Velocità - Accertamento a mezzo di apparecchiatura elettronica - Legittimità - Condizioni - Documentazione fotografica - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa all'accertamento di violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiatura denominata "telelaser" verificatasi prima dell'entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n.168. In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche (in relazione a violazioni intervenute, come nella specie, precedentemente all'entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n.168, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121), poiché l'art. 142 Codice della strada si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l'art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. n. 495 del 1992 dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che la rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiatura elettronica denominata "telelaser", che non rilascia documentazione fotografica dell'avvenuta rilevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma consente unicamente l'accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all'attestazione dell'organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo individuato. |





