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| Autovelox vietato nelle strade secondarie |
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15 novembre 2011 La Cassazione torna a bacchettare l’uso indiscriminato degli autovelox sulle strade “minori”, nelle quali invece vige l’obbligo della contestazione immediata. Una prassi alimentata dalla crisi finanziaria dei piccoli comuni che in tal modo provano a riequilibrare i bilanci. L’infrazione del limite di velocità, questa volta, era avvenuta nel territorio del comune di Frascineto, in Calabria, e già il giudice di Pace di Castrovillari, in primo grado, aveva bocciato il verbale per eccesso di velocità, per le modalità di rilevamento utilizzate. Sentenza poi confermata in appello dal tribunale di Castrovillari che aveva ribadito il concetto per cui “non possono essere installati gli apparecchi elettronici di rilevazione su una strada extraurbana secondaria”, quale era quella percorsa dall’automobilista. Ragionamento sposato anche dalla Suprema Corte, sentenza n. 23882/2011, secondo cui la legge demanda “al prefetto l’individuazione delle strade, o di singoli tratti di esse, diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni”. La ratio della norma infatti è quella di ammettere il controllo elettronico solo nei casi in cui risulti difficoltoso fermare il veicolo. In quanto il Dl 121/2002 prevede che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, gli organi di polizia stradale seguendo le direttive fornite dal ministero dell'Interno possono installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico - di cui deve sempre essere data informazione agli automobilisti - finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni del codice della strada. Mentre l’installazione sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento è possibile unicamente quando siano individuate con apposito decreto del prefetto. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 6 aprile 2011, n. 7872 Sanzioni amministrative - Applicazione - In genere - Rilevamento delle infrazioni con apposite apparecchiature - Provvedimento prefettizio di individuazione delle strade ove installare le apparecchiature - Inclusione di strada non conforme alle caratteristiche imposte dalla legge - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Ammissibilità. Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, cod. strad., e non altre. È, pertanto, illegittimo e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche "minime" della "strada urbana di scorrimento", in base alla definizione recata dal comma 2, lett. D), del citato art. 2 cod. strad. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Ordinanza del 29 ottobre 2010, n. 22207 Velocità - Rilevazione - Autovelox - Articolo 4 del Dl n. 128 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002 - Portata - Posizionamento delle apparecchiature elettroniche al di fuori delle strade prese in considerazione dalla stessa norma - Ammissibilità - Sussistenza - Condizioni - Contestazione immediata - Necessità - Limiti. (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, articoli 142, 148 e 201; Dl 20 giugno 2002 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002 n. 168, articolo 4) Il disposto del comma 1 dell'articolo 4 del Dl n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso articolo 4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del codice della strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo articolo 4, con il quale si esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata. Deriva da quanto precede, pertanto, che la norma del predetto articolo 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'articolo 201, comma 1-bis, codice della strada. (M.Fin.) Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 10 gennaio 2008, n. 376 Circolazione stradale - Sanzioni - In genere - Art. 4 del d.l. n. 128 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 168 del 2002 - Portata - Posizionamento delle apparecchiature elettroniche al di fuori delle strade prese in considerazione dalla stessa norma - Ammissibilità - Sussistenza - Condizioni - Contestazione immediata - Necessità, salvo espressa disposizione contraria - Fattispecie. Il disposto del comma 1 dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 168 del 2002 integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti "a priori" per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude "tout court" l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma 1 bis, cod. strada. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che, nonostante l'infrazione dei limiti di velocità fosse avvenuta su strada che, "ex lege", non consentiva il fermo del veicolo ai fini della contestazione immediata dell'infrazione stessa, aveva ritenuto necessaria detta contestazione, in difetto della quale aveva dichiarato illegittima l'irrogata sanzione per eccesso di velocità) |






