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Il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza durante la “reperibilità” non giustifica il licenziamento

ACP

Corte di cassazione - Sezione VI civile - Sentenza 7 settembre 2011 n. 23063
07 novembre 2011
•    Documenti e Approfondimenti     07-11-2011 - Corte di cassazione - Sezione VI civile - Sentenza 7 settembre 2011 n. 23063
    Guida al Lavoro n. 35 del 10-09-2010 , pag. 12 - Codice della strada: revoca della patente e giusta causa di licenziamento
Grave ma non gravissimo alzare il gomito durante la reperibilità. E illegittimo, perché sproporzionato, il licenziamento di chi, impiegato nella ditta di manutenzione di un ascensore, venga fermato alla guida in stato di ebbrezza, durante il turno di “reperibilità”, e subisca la confisca della patente.
Il licenziamento è scattato quando il lavoratore ha chiamato il datore di lavoro per avvertirlo che siccome la sera prima gli era stata ritirata la patente non poteva recarsi a lavoro. E da lì il puntuale racconto del dipendente che aveva confessato di essersi recato a cena fuori con la moglie in un ristorante di Torino ma poi all’uscita era incappato nella spiacevole sorpresa. Fermato dai Carabinieri, e sottoposto ai controlli di rito, era risultato fuori dai parametri alcolemici consentiti per la guida con conseguente ritiro immediato della patente.

Per i giudici di Piazza Cavour, sentenza 23063/2011 -  che se non altro premiano la sincerità del lavoratore - il comportamento “pur grave”, come sottolineato anche dalla Corte di appello, non lo era però fino al punto da legittimare il licenziamento.

Infatti, come chiarito dalla Corte territoriale, “l’essere inserito nel turno di reperibilità non può essere equiparato all’essere in servizio effettivo e nell’espletamento delle mansioni lavorative”. Non solo, “nella notte in questione non vi sono state chiamate che interessano il turno di reperibilità”, e “lo stato di ebbrezza non può avere immediatamente riflessi sul vincolo fiduciario” senza guardare alle circostanze concrete e al contesto dell’avvenimento, che nel caso sembrava essere una tranquilla serata familiare.

Infine, l’assenza di precedenti disciplinari deponeva ancora una volta a favore del dipendente.

Del resto, anche a voler incarnare la linea dura, sarebbe stato lo stesso contratto collettivo a sbarrare la strada, prevedendo per una comportamento peggiore, la manifesta ubriachezza, una sanzione più lieve: l’ammonizione o al massimo la sospensione



Con la legge 29 luglio 2010, n. 120 (pubblicata sul S.O. n. 171 alla G.U. 29 luglio 2010, n. 175), sono state apportate alcune rilevanti modifiche al Codice della Strada (Dlgs 30 aprile 1992, n. 285), accomunate dalla finalità di rafforzare le misure di prevenzione degli incidenti stradali e di repressione dei comportamenti scorretti al volante (si veda Guida al Lavoro n. 34/2010, da pag. 20).
Una di queste misure incide direttamente sulla disciplina dei rapporti di lavoro: l'art. 43 della legge n. 120/2010, modificando il testo dell'art. 219 del Codice della Strada, prevede che la revoca della patente, se disposta come sanzione accessoria al reato di guida in stato di ubriachezza o dopo aver assunto droghe, costituisce giusta causa di licenziamento.
L'approvazione di questa norma è stata accompagnata da allarmi ingiustificati; i primi commenti giornalistici, semplificando troppo la disposizione, hanno fatto passare il messaggio secondo cui, con il nuovo Codice, sarebbe stato introdotto un automatismo tra l'applicazione delle sanzioni per la guida sotto l'effetto di alcol e droghe e il licenziamento.
La norma, in realtà, ha un impatto più circoscritto di quello denunciato, in quanto si preoccupa di sancire la licenziabilità solo delle persone che guidano veicoli per motivi professionali, e solo quando queste si macchiano di illeciti particolarmente gravi, nello svolgimento delle proprie mansioni.
Peraltro, la norma non introduce un principio nuovo, in quanto anche senza di essa un datore di lavoro che vedeva il proprio autista condannato per guida in stato di ebbrezza avrebbe potuto procedere con il licenziamento; questo non significa che la norma è inutile ma, anzi, in concreto agevola la repressione di determinati comportamenti, in quanto rende certo e inattaccabile il provvedimento di licenziamento (nessuno potrà mai sostenere che, in presenza delle condizioni previste dalla legge, quel fatto non costituisce giusta causa) e, soprattutto, indica la volontà del legislatore di perseguire con fermezza tali comportamenti.
La nuova disposizione deve essere anche coordinata con le norme della contrattazione collettiva attualmente vigenti per il settore maggiormente interessato dalla norma, e cioè quello dei trasporti e delle spedizioni; come vedremo meglio nel prosieguo, la novella non altera queste disposizioni collettive ma, anzi, si affianca a loro, rafforzando il sistema sanzionatorio applicabile agli illeciti disciplinari commessi al volante.
Ambito di applicazione
La legge specifica che il licenziamento per giusta causa può essere comminato ai conducenti di cui all'articolo 186bis, comma 1, lettere b), c) e d); mediante il rinvio a tali commi, si individuano come destinatari della nuova disciplina i seguenti soggetti:
- i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone (articoli 85, 86 e 87 C.d.S.);
- i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose (articoli 88, 89 e 90 C.d.S.);
- i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
La norma, dopo aver circoscritto il proprio ambito di applicazione ai soggetti sopra indicati, individua due presupposti oggettivi per l'applicabilità del licenziamento per giusta causa (art. 219, comma 3quater):
- la patente deve essere oggetto di un provvedimento di "revoca";
- la revoca deve essere stata disposta come sanzione accessoria all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 C.d.S.
Nozione di revoca della patente
Con riferimento al primo presupposto (l'avvenuta revoca della patente) pare opportuno ricordare che sono diversi i provvedimenti amministrativi che vanno a incidere sull'abilitazione alla guida di autoveicoli: la patente, infatti, può essere oggetto di ritiro, di sospensione o di revoca (v. box sopra riportato). Non tutti gli illeciti commessi al volante, quindi, sfociano nella revoca della patente; questa precisazione appare rilevante, in quanto la nuova norma in materia di licenziamento per giusta causa trova applicazione solo nella terza, e più grave, delle situazioni sopra descritte (la revoca della patente).
Invece, per casi di sospensione o ritiro della patente, continuano ad applicarsi i principi generali in materia di responsabilità disciplinare del dipendente; l'eventuale licenziamento (così come l'applicazione di misure disciplinari di carattere conservativo) potrà essere comunque comminato, ma dovrà essere accompagnato dall'accertamento di un comportamento che rompe l'elemento fiduciario con il datore di lavoro, oppure determina un inadempimento notevole degli obblighi contrattuali o, infine, è previsto dal codice disciplinare come illecito.
Illeciti considerati ai fini dell'applicazione della norma
Con riferimento al secondo presupposto di applicabilità della norma (accertamento della guida sotto l'influenza di alcol o droghe), il dipendente può essere licenziato solo se viene condannato per uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187.
Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (art. 186), dovranno sussistere tutte le seguenti condizioni:
- accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro;
- applicazione della relativa condanna penale (ammenda da euro 800 a euro 3.200 e arresto fino a sei mesi, se la quantità non supera 1,5 grammi per litro; ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, e arresto da sei mesi a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
- revoca della patente: la revoca non può essere disposta per qualsiasi illecito, ma solo quando il guidatore è recidivo (in tal caso la sanzione scatta automaticamente) oppure quando il conducente provoca un incidente stradale e sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Per quanto riguarda la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187), è possibile irrogare il licenziamento per giusta causa solo in presenza delle seguenti condizioni:
- condanna penale (ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e arresto da sei mesi a un anno) per guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
- revoca della patente, che può essere disposta in caso di recidiva nel triennio, oppure quando il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale.
Coordinamento con la disciplina legale e contrattuale in materia di licenziamento
La norma del Codice afferma che la revoca della patente nei casi sopra ricordati costituisce giusta causa di licenziamento; si tratta di capire come si inserisce questa disposizione nel vigente quadro legale e contrattuale.
Innanzitutto, va osservato - anche se può apparire pleonastico - che la norma consente al datore di lavoro di licenziare per giusta causa il dipendente destinatario del provvedimento di revoca, ma ovviamente non impone di adottare tale scelta, né introduce alcun automatismo; per la risoluzione del rapporto di lavoro sarà sempre necessaria l'iniziativa del datore di lavoro e lo svolgimento di un procedimento disciplinare conforme alle norme dello Statuto dei lavoratori.
Certamente, tale procedimento disciplinare sarà notevolmente agevolato dalla tipizzazione legislativa della giusta causa; in altri termini, non sarà possibile contestare la riconducibilità dei fatti previsti dalla nuova norma alla "giusta causa" di licenziamento, in quanto questa riconducibilità è sancita espressamente dalla legge.
In questo modo risulta rafforzata la tenuta giudiziaria del provvedimento di recesso che, di fatto, potrà essere invalidato solo se mancano i presupposti oggettivi previsti dalla legge (qualifica del conducente, revoca della patente, condanna penale per guida sotto l'effetto di alcol o droghe) oppure se la procedura disciplinare non è stata correttamente esperita.
Con riferimento alla contrattazione collettiva, alcuni contratti, siglati prima della riforma in commento, già disciplinavano gli effetti disciplinari di alcune violazioni al Codice della Strada commesse dai dipendenti; pare necessario capire come si legano le disposizioni preesistenti con la riforma.
Il Contratto collettivo che, a questi fini, appare maggiormente interessato dalla nuova norma è quello del settore "Trasporto e spedizione merci", siglato in data 9 novembre 2006.
L'articolo 29 del contratto disciplina l'ipotesi del ritiro della patente.
Secondo il comma 1, l'autista cui sia ritirata la patente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi.
Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l'autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi (comma 2), e potrà sospendergli la retribuzione; invece, nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.
Se il ritiro della patente si prolunga oltre il periodo di sei mesi, oppure l'autista non accetta di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro (comma 4).
Questa disciplina non confligge con la nuova norma del Codice della Strada, in quanto si applica a un'ipotesi diversa; mentre la novella legislativa tipizza la legittimità del licenziamento per giusta causa nei casi (sopra elencati) in cui la patente sia oggetto di revoca, la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) si applica al caso - meno grave - del ritiro della patente.
Pertanto, le due discipline (il nuovo Codice della Strada e il Ccnl) possono coesistere, e anzi vanno a costruire un sistema sanzionatorio articolato con una giusta gradualità.
Infatti, l'ipotesi più grave (revoca patente per guida sotto l'effetto di droghe o alcol) è sanzionabile con il licenziamento per giusta causa, mentre l'ipotesi meno grave (ritiro della patente per un periodo non superiore a 6 mesi) è sanzionata con la sospensione dalle mansioni.
I provvedimenti amministrativi che incidono sull'abilitazione alla guida
Ritiro della patente
Il ritiro costituisce, nella generalità dei casi, una sanzione accessoria di alcune specifiche violazioni (ad esempio guida con patente scaduta o con patente estera da parte di conducenti residenti in Italia da oltre un anno); una volta ritirata, la patente viene restituita dall'autorità amministrativa solo dopo che sono state adempiute le formalità omesse (nel caso degli esempi sopra citati, rinnovo od ottenimento della patente italiana).
Sospensione della patente
La sospensione (artt. 218 e 129 C.d.S.) della patente consiste, invece, nella privazione di validità del documento, con la quale si impedisce al titolare di circolare alla guida di qualsiasi veicolo; può essere disposta a tempo indeterminato (quando, ad esempio, vengono meno i requisiti fisici e psichici per guidare), oppure come sanzione accessoria conseguente ad alcune violazioni del codice della strada (ad esempio superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h, guida contromano, ecc.). Una volta terminato il periodo di sospensione, la patente riprende validità.
Revoca della patente
Infine, la revoca (artt. 116, commi 13 e 18, 120, 130, 130-bis, 219 C.d.S.) consiste nella privazione definitiva di efficacia e validità del documento di guida; una volta revocata la patente, il titolare si trova nella stessa situazione di chi non ha mai conseguito la patente stessa. La revoca può essere disposta in caso di perdita permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti dalla legge, oppure nel caso in cui sia collegata alla violazione di alcune violazioni delle norme del C.d.S. (circolazione con patente sospesa, incidente con guida sotto l'effetto di droghe, ecc.).
Il titolare può tornare in possesso di una nuova patente (di categoria non superiore a quella revocata) solo al momento in cui sono cessati i motivi che hanno determinato la revoca, previo superamento degli esami, e comunque solo dopo che sono decorsi almeno due anni dalla revoca; se la revoca è disposta a seguito di guida sotto l'effetto dell'alcool o della droga non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dall'accertamento del reato (art. 219, comma 3-ter, nuovo testo).
 

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