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Tutor, annullata la multa fatta con i criteri dell'autovelox

ACP

Giudice di pace di Cassarano - Sentenza 16 settembre 2011 n. 647 - 07 novembre 2011
   07-11-2011 - Giudice di pace di Casarano - Sentenza 16 settembre 2011 n. 647
Autovelox e Tutor non sono la stessa cosa. A certificarlo arriva una sentenza del giudice di pace di Casarano, in provincia di Bari, che ha annullato una multa per eccesso di velocità perché fondata sul criterio di abbattimento prudenziale della velocità rilevata - il 5% - previsto dal Dm 29/10/1997 per il diverso caso degli autovelox. Un indirizzo questo che se dovesse essere confermato metterebbe a rischio numerosi ricorsi in atto.
L’annullamento della multa ruota, dunque, tutta intorno alla domanda relativa alla percentuale di abbattimento della velocità da applicare in caso di infrazioni identificate con il sistema tutor. Una domanda a cui il giudice di pace risponde parzialmente indicando come riferimento più pertinente la disciplina prevista dalla legge per i rilevamenti “casello casello”. Il tutor, infatti, spiega la sentenza, diversamente dall’autovelox funziona misurando la velocità media tra due postazioni di rilevamento.
E l’articolo 355 del regolamento di attuazione del codice della strada norma, al comma 3, il caso in cui il controllo della velocità avvenga mettendo in relazione “le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio” con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita. Per queste ipotesi, la legge prevede che “alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora”. Anche qui, dunque, il calcolo si basa su di una velocità media. Se così fosse, anche nel caso dei tutor andrebbero applicate le percentuali di riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15%”.
Ma, termina il giudice, siccome non si conosce il criterio da utilizzare nei casi in cui vi è il tutor “ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato”. Per cui “in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita”. E in tale situazione “la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5 %) non previsto per legge”.
“Pertanto - conclude la sentenza - nell’ipotesi di specie, non potendosi esattamente conoscere l’effettiva violazione commessa si deve propendere per un errore di accertamento, che comporta la nullità dello stesso”.
La questione della competenza
Fissato anche un importante principio in tema di competenza. Infatti, non essendo possibile individuare il luogo esatto in cui si è commessa l'infrazione, dal momento che il tutor registra una "media" della velocità, la competenza è del giudice di residenza del trasgressore, in quanto è in quella sede che è stato notificato il provvedimento da impugnare.
La questione della competenza
Fissato anche un importante principio in tema di competenza. Infatti, non essendo possibile individuare il luogo esatto in cui si è commessa l'infrazione, dal momento che il tutor registra una "media" della velocità, la competenza è del giudice di residenza del trasgressore, in quanto è in quella sede che è stato notificato il provvedimento da impugnare.
 

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